Sentenza 48/1965 (ECLI:IT:COST:1965:48)
Massima numero 2373
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2372
Titolo
SENT. 48/65 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA AD ORGANIZZARE I SERVIZI DI RISCOSSIONE AD ESSA AFFIDATI E A DISCIPLINARE IL RELATIVO RAPPORTO ESATTORIALE - SORVEGLIANZA SULL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO E SULL'APPLICAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 48/65 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA AD ORGANIZZARE I SERVIZI DI RISCOSSIONE AD ESSA AFFIDATI E A DISCIPLINARE IL RELATIVO RAPPORTO ESATTORIALE - SORVEGLIANZA SULL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO E SULL'APPLICAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
La riscossione dei tributi e' stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana in base al D.L. 12 aprile 1948, n. 507. La Regione siciliana ha percio' il potere di organizzare i servizi di riscossione, disciplinando il rapporto esattoriale diretto alla riscossione stessa. Tuttavia sono rimaste di competenza statale le funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto esattoriale che danno luogo alla applicazione di sanzioni amministrative (c.d. pene pecuniarie) che costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attivita' sopraordinata al servizio di riscossione perche' tali funzioni, affidate dalle vigenti leggi statali al Ministro delle finanze o all'Intendente di finanza, non hanno formato oggetto specifico di norme di attuazione.
La riscossione dei tributi e' stata trasferita dallo Stato alla Regione siciliana in base al D.L. 12 aprile 1948, n. 507. La Regione siciliana ha percio' il potere di organizzare i servizi di riscossione, disciplinando il rapporto esattoriale diretto alla riscossione stessa. Tuttavia sono rimaste di competenza statale le funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto esattoriale che danno luogo alla applicazione di sanzioni amministrative (c.d. pene pecuniarie) che costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attivita' sopraordinata al servizio di riscossione perche' tali funzioni, affidate dalle vigenti leggi statali al Ministro delle finanze o all'Intendente di finanza, non hanno formato oggetto specifico di norme di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte