Sentenza 49/1965 (ECLI:IT:COST:1965:49)
Massima numero 2374
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1965;  Decisione del  16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2375


Titolo
SENT. 49/65 A. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE DI STAMPATI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della campagna elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, nonche' la sanzione penale, comminata dall'art. 8, comma primo, della stessa legge a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti, non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le suddette disposizioni non danno, infatti, luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma provvedono soltanto a disciplinare l'esercizio di tale diritto garantendone a tutti l'effettivita' e ponendo tutti in una situazione di assoluta uguaglianza di trattamento. La presentazione di una domanda assolve ad un compito ben preciso ed indispensabile quale e' quello di rendere concretamente possibile alla Giunta municipale, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione, tra tutti gli interessati che intendano partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente all'assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte