Caccia - Norme della Regione Liguria - Orario giornaliero del prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria - Possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo fino a mezz'ora dopo il tramonto - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che, nel caso di caccia da appostamento fisso o temporaneo, consente il prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto. La norma impugnata dal Governo contrasta con lo standard minimo di tutela previsto dalla normativa statale (che lo consente sino al tramonto).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentita l'attività venatoria è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale, e ad essa sono riconducibili anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili. I precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema non sono, infatti, derogabili in peius nell'esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 191 del 2011).