Sentenza 49/1965 (ECLI:IT:COST:1965:49)
Massima numero 2375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2374
Titolo
SENT. 49/65 B. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE DI STAMPATI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 49 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/65 B. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE DI STAMPATI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 49 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione di superfici entro gli spazi per le affissioni riservati ai non partecipanti alla competizione elettorale, non comporta violazione del diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale garantito dall'art. 49 della Costituzione. La presentazione di una domanda e' richiesta dalla legge anche ai partiti per consentire ad essi l'assegnazione dei soli spazi nelle superfici destinate ai non partecipanti alla campagna elettorale; tale assegnazione a domanda ha peraltro una efficacia ben delimitata nel corso della campagna elettorale, venendo a cessare non appena la Giunta municipale - ricevuta comunicazione delle liste e delle candidature ammesse - sara' in grado di ripartire tra i vari partiti gli spazi ad essi dalla legge destinati, spazi questi ultimi la cui assegnazione non e' subordinata ad alcuna presentazione di domanda, ma discende direttamente dall'ammissione della lista del partito alla competizione elettorale.
L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione di superfici entro gli spazi per le affissioni riservati ai non partecipanti alla competizione elettorale, non comporta violazione del diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale garantito dall'art. 49 della Costituzione. La presentazione di una domanda e' richiesta dalla legge anche ai partiti per consentire ad essi l'assegnazione dei soli spazi nelle superfici destinate ai non partecipanti alla campagna elettorale; tale assegnazione a domanda ha peraltro una efficacia ben delimitata nel corso della campagna elettorale, venendo a cessare non appena la Giunta municipale - ricevuta comunicazione delle liste e delle candidature ammesse - sara' in grado di ripartire tra i vari partiti gli spazi ad essi dalla legge destinati, spazi questi ultimi la cui assegnazione non e' subordinata ad alcuna presentazione di domanda, ma discende direttamente dall'ammissione della lista del partito alla competizione elettorale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte