Sentenza 51/1965 (ECLI:IT:COST:1965:51)
Massima numero 2380
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/06/1965;  Decisione del  16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2379  2381  2382  2383


Titolo
SENT. 51/65 B. REGIONI IN GENERE - NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI - EMANAZIONE - NON IMPLICA TRASFERIMENTO DI POTERI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI - FATTISPECIE - POTERE DI CLASSIFICARE GLI OSPEDALI - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Nelle materie in cui, per il legittimo esercizio delle competenze attribuite alle Regioni, occorrano norme di attuazione, va escluso che, per il solo fatto che delle norme di attuazione siano state emanate, e quale che sia il loro contenuto, l'autonomia regionale possa spiegarsi in tutta la sua ampiezza. Dal silenzio del legislatore non si puo' infatti desumere il trasferimento di poteri non specificamente previsti. Pertanto la omessa menzione, nelle norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (emanate con il D.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307), dei poteri relativi alla classificazione degli ospedali, fa escludere che tali poteri, in seguito al decreto n. 307, si siano trasferiti alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 0

Altri parametri e norme interposte