Sentenza 51/1965 (ECLI:IT:COST:1965:51)
Massima numero 2382
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 51/65 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO SPECIALE - POTESTA' AMMINISTRATIVE - TITOLARITA' SOLO "NELLE MATERIE E NEI LIMITI" IN CUI E' RICONOSCIUTA ALLA REGIONE POTESTA' LEGISLATIVA.
SENT. 51/65 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - STATUTO SPECIALE - POTESTA' AMMINISTRATIVE - TITOLARITA' SOLO "NELLE MATERIE E NEI LIMITI" IN CUI E' RICONOSCIUTA ALLA REGIONE POTESTA' LEGISLATIVA.
Testo
Il primo comma dell'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alla Regione la titolarita' delle funzioni amministrative solo "nelle materie e nei limiti" in cui essa puo' emanare norme legislative. Non puo' pertanto la Regione rivendicare in una determinata materia, una potesta' amministrativa, senza, al tempo stesso, attribuirsi in tale materia una competenza legislativa.
Il primo comma dell'art. 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alla Regione la titolarita' delle funzioni amministrative solo "nelle materie e nei limiti" in cui essa puo' emanare norme legislative. Non puo' pertanto la Regione rivendicare in una determinata materia, una potesta' amministrativa, senza, al tempo stesso, attribuirsi in tale materia una competenza legislativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
Altri parametri e norme interposte