Sentenza 51/1965 (ECLI:IT:COST:1965:51)
Massima numero 2383
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 51/65 E. SANITA' PUBBLICA - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI OSPEDALI - COMPETENZA DELLO STATO - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EMANAZIONE DI NORME REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - LIMITE - DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CLASSIFICAZIONE DELL'OSPEDALE CIVILE DI BOLZANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 51/65 E. SANITA' PUBBLICA - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI OSPEDALI - COMPETENZA DELLO STATO - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - EMANAZIONE DI NORME REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - LIMITE - DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CLASSIFICAZIONE DELL'OSPEDALE CIVILE DI BOLZANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
La classificazione degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, importa, attraverso altre disposizioni legislative statali (che ad essa si ricollegano) tutta una serie di effetti incidenti in settori certamente sottratti alla competenza della Regione (es. valutazioni di concorsi pubblici etc.) e nei quali la Regione non potrebbe interferire senza ledere la competenza che allo Stato e' da riconoscere per il raggiungimento dei fini suoi propri. Pertanto in base all'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, alla Regione deve ritenersi consentito di emanare eventualmente norme in merito alla fissazione di categorie ospedaliere, ma soltanto per effetti che restino nell'ambito delle sue specifiche attribuzioni.
La classificazione degli ospedali di cui all'art. 9 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, importa, attraverso altre disposizioni legislative statali (che ad essa si ricollegano) tutta una serie di effetti incidenti in settori certamente sottratti alla competenza della Regione (es. valutazioni di concorsi pubblici etc.) e nei quali la Regione non potrebbe interferire senza ledere la competenza che allo Stato e' da riconoscere per il raggiungimento dei fini suoi propri. Pertanto in base all'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale che attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, alla Regione deve ritenersi consentito di emanare eventualmente norme in merito alla fissazione di categorie ospedaliere, ma soltanto per effetti che restino nell'ambito delle sue specifiche attribuzioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte