Sentenza 52/1965 (ECLI:IT:COST:1965:52)
Massima numero 2384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  16/06/1965;  Decisione del  16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 52/65. DIFESA (DIRITTO DI) - ESTENSIONE ALL'ISTRUTTORIA SOMMARIA DELLE GARANZIE INTRODOTTE CON GLI ARTT. 304 BIS, TER, QUATER C.P.P. - ESCLUSIONE PER EFFETTO DELL'INTERPRETAZIONE DELLO ART. 392, PRIMO COMMA, C.P. DA PARTE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In forza dell'interpretazione della Magistratura ordinaria, con la quale, in contrasto con quella della Corte costituzionale, si esclude che la formulazione dell'art. 392, primo comma, C.P.P. consenta l'estensione alla istruttoria sommaria delle garanzie del diritto di difesa introdotte nel codice con gli artt. 304 bis, ter e quater, la detta disposizione vive nella realta' concreta in modo incompatibile con l'art. 24 Cost., giacche' preclude l'esercizio della difesa nel corso di tale tipo di istruzione. Si deve, pertanto, dichiarare illegittimo l'art. 392, primo comma, del C.P.P., nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte