Caccia - Norme della Regione Liguria - Annotazione sul tesserino venatorio degli abbattimenti di capi di fauna selvatica - Obbligatorietà in relazione agli abbattimenti "accertati" - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che stabilisce che il cacciatore deve indicare, negli appositi spazi del tesserino venatorio regionale relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento «accertato». La precisazione dell'abbattimento come «accertato» - presupponendo soltanto che l'animale sia stato realmente abbattuto - non procrastina in alcun modo l'obbligo d'immediata registrazione e non determina, pertanto, una diminuzione del livello di protezione stabilito dal legislatore statale; la disposizione regionale censurata, peraltro, nel prevedere espressamente che l'annotazione sia effettuata «subito dopo» l'abbattimento esclude ogni possibilità di differimento. Né è fondata la censura per cui essa consentirebbe di omettere l'annotazione degli animali uccisi ma non rintracciati e/o recuperati, dal momento che l'effettiva uccisione dell'animale comporta l'obbligo di immediata registrazione, il quale non viene meno se particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscono il recupero. (Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2019 e n. 249 del 2019).