Ordinanza 54/1965 (ECLI:IT:COST:1965:54)
Massima numero 2388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
16/06/1965; Decisione del
16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2389
Titolo
ORD. 54/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA - ERRONEA INDICAZIONE DELL'ATTO NORMATIVO RISPETTO A CUI LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA - LAVORO - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865 CHE RENDE OBBLIGATORIO PER LA PROVINCIA DI NAPOLI LE CLAUSOLE DELL'ACCORDO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959.
ORD. 54/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONE IMPUGNATA - DELIMITAZIONE DELLA QUESTIONE PROPOSTA - ERRONEA INDICAZIONE DELL'ATTO NORMATIVO RISPETTO A CUI LA QUESTIONE VIENE SOLLEVATA - LAVORO - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 865 CHE RENDE OBBLIGATORIO PER LA PROVINCIA DI NAPOLI LE CLAUSOLE DELL'ACCORDO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959.
Testo
L'errore incorso dal giudice a quo nella indicazione della data di pubblicazione e del corrispondente numero di pubblicazione dell'atto normativo con forza di legge, rispetto al quale viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale non induce la nullita' del rapporto processuale avanti alla Corte se in tutti gli altri atti della causa il provvedimento risulti esattamente indicato e la stessa ordinanza di rinvio consenta la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio. (Nella specie le ordinanze, riunite dalla Corte perche' di identico oggetto e contenuto, pur riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo di lavoro per la Provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, lo hanno erroneamente indicato, sia nella motivazione che nel dispositivo, invece che con gli estremi dello stesso (D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865) con quelli propri di altro decreto in materia: D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642. La Corte ha escluso la nullita' del rapporto processuale sul rilievo che negli altri atti della causa il decreto risultava esattamente indicato e che nelle stesse ordinanze l'individuazione dell'oggetto del giudizio emergeva con evidenza).
L'errore incorso dal giudice a quo nella indicazione della data di pubblicazione e del corrispondente numero di pubblicazione dell'atto normativo con forza di legge, rispetto al quale viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale non induce la nullita' del rapporto processuale avanti alla Corte se in tutti gli altri atti della causa il provvedimento risulti esattamente indicato e la stessa ordinanza di rinvio consenta la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio. (Nella specie le ordinanze, riunite dalla Corte perche' di identico oggetto e contenuto, pur riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo di lavoro per la Provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, lo hanno erroneamente indicato, sia nella motivazione che nel dispositivo, invece che con gli estremi dello stesso (D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865) con quelli propri di altro decreto in materia: D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642. La Corte ha escluso la nullita' del rapporto processuale sul rilievo che negli altri atti della causa il decreto risultava esattamente indicato e che nelle stesse ordinanze l'individuazione dell'oggetto del giudizio emergeva con evidenza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte