Ordinanza 54/1965 (ECLI:IT:COST:1965:54)
Massima numero 2389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  16/06/1965;  Decisione del  16/06/1965
Deposito del 26/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2388


Titolo
ORD. 54/65 B. LAVORO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO UNICO DEL 9 MAGGIO 1961, N. 865. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - EFFETTI DELLA SENTENZA CHE DICHIARA LA INCOSTITUZIONALITA' DI UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della gia' avvenuta cessazione della sua efficacia a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale norma, effettuata con la sentenza n. 79 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte