Sentenza 56/1965 (ECLI:IT:COST:1965:56)
Massima numero 2391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 56/65. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE ED AFFINI. PROCESSO CIVILE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - LEGGI DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
SENT. 56/65. LAVORO (RAPPORTO DI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE ED AFFINI. PROCESSO CIVILE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - LEGGI DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione, giacche' sono invocabili al riguardo le medesime ragioni assunte dalla sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo, in quanto in entrambi i casi si e' in presenza di clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a garantire il trattamento minimo che si e' voluto assicurare ai lavoratori (che costituisce il fine che si e' inteso conseguire, nel disporre l'estensione erga omnes del contratti collettivi postcorporativi, con la legge n. 741 del 1959 e, nel contempo il limite del potere dell'organo delegato) non hanno ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si riferiscono a diritti e doveri esercitabili attraverso la interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato; ed, invero, il tentativo di conciliazione richiede, per potersi effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti di tali associazioni o di queste nei confronti dei primi.
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 per la parte con cui rende obbligatorio "erga omnes" l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione, giacche' sono invocabili al riguardo le medesime ragioni assunte dalla sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo, in quanto in entrambi i casi si e' in presenza di clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a garantire il trattamento minimo che si e' voluto assicurare ai lavoratori (che costituisce il fine che si e' inteso conseguire, nel disporre l'estensione erga omnes del contratti collettivi postcorporativi, con la legge n. 741 del 1959 e, nel contempo il limite del potere dell'organo delegato) non hanno ad oggetto la disciplina dei rapporti intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si riferiscono a diritti e doveri esercitabili attraverso la interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato; ed, invero, il tentativo di conciliazione richiede, per potersi effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione nei confronti di tali associazioni o di queste nei confronti dei primi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte