Sentenza 41/2020 (ECLI:IT:COST:2020:41)
Massima numero 41956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
30/01/2020; Decisione del
30/01/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Compensazione delle spese processuali - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice contabile di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, tutela giurisdizionale e giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficiente motivazione a sostegno delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Responsabilità amministrativa e contabile - Compensazione delle spese processuali - Tassatività delle ipotesi previste - Facoltà del giudice contabile di valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione, la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, tutela giurisdizionale e giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficiente motivazione a sostegno delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost., del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui non consente che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, cod. giustizia contabile, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giustizia contabile. Il rimettente invoca nei confronti del combinato disposto censurato un'addizione analoga a quella che ha riguardato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018, lamentando l'impossibilità di compensare le spese nel giudizio di responsabilità contabile ogniqualvolta sia accertata l'insussistenza di uno dei presupposti della stessa, pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giust. contabile; tuttavia, il rimettente nulla dice circa le ragioni per cui, nel caso di specie, una mera fattispecie di colpa lieve - inidonea a configurare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif., - costituisca ragione grave ed eccezionale tale da giustificare la compensazione suddetta, senza in tal modo illustrare adeguatamente le ragioni per cui l'addizione invocata condurrebbe quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. In secondo luogo, a differenza del precedente giurisprudenziale invocato, l'intervento auspicato avrebbe un'incidenza ben più profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, facendo venir meno il divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite, tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell'impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si fosse confrontato adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell'irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità legislativa, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuto. (Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 153 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost., del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 31 del d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui non consente che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 31, comma 2, cod. giustizia contabile, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giustizia contabile. Il rimettente invoca nei confronti del combinato disposto censurato un'addizione analoga a quella che ha riguardato l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della sentenza n. 77 del 2018, lamentando l'impossibilità di compensare le spese nel giudizio di responsabilità contabile ogniqualvolta sia accertata l'insussistenza di uno dei presupposti della stessa, pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tassativamente indicate dall'art. 31, comma 3, cod. giust. contabile; tuttavia, il rimettente nulla dice circa le ragioni per cui, nel caso di specie, una mera fattispecie di colpa lieve - inidonea a configurare la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif., - costituisca ragione grave ed eccezionale tale da giustificare la compensazione suddetta, senza in tal modo illustrare adeguatamente le ragioni per cui l'addizione invocata condurrebbe quantomeno a valutare una pronuncia di compensazione delle spese di lite. In secondo luogo, a differenza del precedente giurisprudenziale invocato, l'intervento auspicato avrebbe un'incidenza ben più profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, facendo venir meno il divieto di compensazione previsto dall'art. 31, comma 2, cod. giust. contabile in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite, tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla traslazione dell'impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si fosse confrontato adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell'irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità legislativa, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuto. (Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 153 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/08/2016
n. 174
art. 31
co. 2
decreto legislativo
26/08/2016
n. 174
art. 31
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte