Sentenza 58/1965 (ECLI:IT:COST:1965:58)
Massima numero 2395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2394  2396


Titolo
SENT. 58/65 B. RADIOTELEVISIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO A SOCIETA' PRIVATE - CONTRASTO CON L'ART. 43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
L'affidamento mediante concessione amministrativa ad una societa' privata del servizio della radiotelevisione non contrasta col disposto dell'art. 43 della Costituzione in quanto l'esigenza cui tale norma costituzionale fa riscontro, di garantire uno strumento idoneo a porre sotto il controllo dello Stato le attivita' economiche maggiormente suscettibili di assumere importanza sotto il profilo del pubblico interesse, e' rispettata ogni volta che, con apposite disposizioni, venga assicurato il conseguimento di tale risultato, e cio' appunto avviene nel caso della concessione amministrativa del servizio di radiotelevisione alla RAI. Invero attraverso la minuta disciplina per lo svolgimento del servizio stesso, e' garantito il puntuale conseguimento dei fini di utilita' generale che lo Stato potrebbe prefiggersi di raggiungere mediante la gestione diretta o l'affidamento del servizio ad un ente pubblico, mentre d'altra parte, liberando lo Stato dall'onere della gestione e permettendo una maggiore snellezza del servizio, si soddisfa una utilita' economico-sociale che coincide con quella che informa l'art. 43 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e seguenti D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento all'articolo 43 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte