Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 A. GIUSTO PROCEDIMENTO (PRINCIPIO DEL) - PORTATA. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.
SENT. 59/65 A. GIUSTO PROCEDIMENTO (PRINCIPIO DEL) - PORTATA. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.
Testo
L'esigenza del giusto procedimento, affermata dalla Corte costituzionale con sentenza 2 marzo 1962, n. 13, sulla base del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ha carattere di assolutezza, poiche' essa non e' ancorata ad una inesistente "riserva" dell'Amministrazione, bensi' e' ispirata alla tutela dei diritti e degli interessi. Pertanto detto principio non trova applicazione nel caso della legge della Regione del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, giacche' detta legge regionale, per aver costituito "di diritto" in riserva di caccia l'intero territorio regionale, con esclusione delle zone riservate dai privati, nulla ha innovato rispetto alla situazione precedente; con la legge in esame si e' operata, in effetti, la sostituzione di una dichiarazione legislativa (la costituzione della riserva di caccia) ad una dichiarazione amministrativa che non ha avuto alcun effetto lesivo nei riguardi della tutela dei diritti e degli interessi di alcuno.
L'esigenza del giusto procedimento, affermata dalla Corte costituzionale con sentenza 2 marzo 1962, n. 13, sulla base del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ha carattere di assolutezza, poiche' essa non e' ancorata ad una inesistente "riserva" dell'Amministrazione, bensi' e' ispirata alla tutela dei diritti e degli interessi. Pertanto detto principio non trova applicazione nel caso della legge della Regione del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, giacche' detta legge regionale, per aver costituito "di diritto" in riserva di caccia l'intero territorio regionale, con esclusione delle zone riservate dai privati, nulla ha innovato rispetto alla situazione precedente; con la legge in esame si e' operata, in effetti, la sostituzione di una dichiarazione legislativa (la costituzione della riserva di caccia) ad una dichiarazione amministrativa che non ha avuto alcun effetto lesivo nei riguardi della tutela dei diritti e degli interessi di alcuno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte