Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 B. CACCIA - COSTITUZIONE DI RISERVE - INDENNITA' - PRINCIPI DELLA LEGGE STATALE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE, 7 SETTEMBRE 1964.

Testo
La legge nazionale ha derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del T.U. sulla caccia concernenti limiti e modalita' per la costituzione delle riserve e, in particolare, ha derogato rispetto alla stessa zona, alla disposizione contenuta nell'art. 44 circa l'indennita' da corrispondersi al proprietario dissenziente. Queste deroghe pur non essendo espresse, sono chiare, giacche' risultano dal fatto che tutto il territorio ricadente in quella zona, escluse soltanto le zone riservate dai privati, puo' essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo t.u. senza altre formalita' o vincoli che non siano quelli previsti da questa disposizione. E poiche' la Regione Trentino-Alto Adige, con la legge regionale 7 settembre 1964, non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di diritto gia' esistente in base alla legge nazionale, la Corte ritiene che nella specie non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte