Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 C. CACCIA - FACOLTA' DI ESERCITARE LA CACCIA - ATTIENE AL DIRITTO DI LIBERTA' - LIMITI - LEGGE REGIONALE TRENTINO - ALTO ADIGE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' di esercitare la caccia non e' insita nel diritto di proprieta' fondiaria, ma e' un aspetto del diritto di liberta', il cui esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell'incolumita' delle persone, per la protezione della fauna, per la tutela delle colture e dei prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come attivita' sportiva. Costituendo in via permanente la riserva di caccia su terreni non riservati dai privati, la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 del Trentino-Alto Adige ha attuato questi fini che sono anche propri dell'ordinamento statale. Cosi' facendo, non ha violato gli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte