Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 D. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GESTIONE DELLE RISERVE - NON VIOLA GLI ARTT. 41 E 43 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/65 D. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GESTIONE DELLE RISERVE - NON VIOLA GLI ARTT. 41 E 43 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige del 7 settembre 1964, n. 30, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la gestione delle riserve, ha conferito ad esse l'esercizio di facolta' di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di pubblico interesse. La legge regionale non ha creato ne' trasferito alcuna impresa ne' alcuna attivita' di carattere economico e pertanto non puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.
La legge regionale del Trentino-Alto Adige del 7 settembre 1964, n. 30, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la gestione delle riserve, ha conferito ad esse l'esercizio di facolta' di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di pubblico interesse. La legge regionale non ha creato ne' trasferito alcuna impresa ne' alcuna attivita' di carattere economico e pertanto non puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte