Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 D. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GESTIONE DELLE RISERVE - NON VIOLA GLI ARTT. 41 E 43 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige del 7 settembre 1964, n. 30, nell'affidare alle Sezioni della Federazione della caccia la gestione delle riserve, ha conferito ad esse l'esercizio di facolta' di carattere pubblico per il raggiungimento di fini di pubblico interesse. La legge regionale non ha creato ne' trasferito alcuna impresa ne' alcuna attivita' di carattere economico e pertanto non puo' ritenersi in contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte