Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 E. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964 N. 30 - NON OPERA ESPROPRIAZIONE ALCUNA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/65 E. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964 N. 30 - NON OPERA ESPROPRIAZIONE ALCUNA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha determinato alcuna violazione dell'articolo 42 della Costituzione perche' con essa nessuna espropriazione e' stata effettuata, non esistendo, nella specie, alcun diritto da espropriare.
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha determinato alcuna violazione dell'articolo 42 della Costituzione perche' con essa nessuna espropriazione e' stata effettuata, non esistendo, nella specie, alcun diritto da espropriare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte