Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 E. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964 N. 30 - NON OPERA ESPROPRIAZIONE ALCUNA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha determinato alcuna violazione dell'articolo 42 della Costituzione perche' con essa nessuna espropriazione e' stata effettuata, non esistendo, nella specie, alcun diritto da espropriare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte