Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2401  2403  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 F. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON VIOLA LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE.

Testo
Non sussiste alcun contrasto tra la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ed i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 69 del 1962, la quale dichiara illegittime alcune disposizioni del T.U. delle leggi sulla caccia per contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, in quanto quelle norme violano il diritto di liberta' di associazione. Nella specie questo diritto e' pienamente riconosciuto e tutelato sia nei riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non iscritti ad alcuna associazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte