Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 F. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON VIOLA LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE.
SENT. 59/65 F. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON VIOLA LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE.
Testo
Non sussiste alcun contrasto tra la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ed i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 69 del 1962, la quale dichiara illegittime alcune disposizioni del T.U. delle leggi sulla caccia per contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, in quanto quelle norme violano il diritto di liberta' di associazione. Nella specie questo diritto e' pienamente riconosciuto e tutelato sia nei riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non iscritti ad alcuna associazione.
Non sussiste alcun contrasto tra la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ed i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 69 del 1962, la quale dichiara illegittime alcune disposizioni del T.U. delle leggi sulla caccia per contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, in quanto quelle norme violano il diritto di liberta' di associazione. Nella specie questo diritto e' pienamente riconosciuto e tutelato sia nei riguardi di altre associazioni di cacciatori sia dei cacciatori non iscritti ad alcuna associazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte