Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2404  2405  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 G. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GESTIONE DELLE RISERVE AFFIDATA ALLE SEZIONI DELLA FEDERAZIONE DELLA CACCIA - LEGITTIMITA'.

Testo
E' inesatto che la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non potesse affidare la gestione delle riserve alle Sezioni della Federazione della caccia. Sul punto nessun sostanziale contrasto sussiste tra la legge regionale e quella nazionale poiche' anche l'art. 67 del T.U. sulla caccia non tanto consente quanto impone che la riserva "sia ceduta alla rispettiva Sezione della Federazione". Posto cio', se anche fosse esatto ritenere che questa norma sia l'espressione di un principio generale dell'ordinamento, al cui rispetto la Regione e' vincolata, in nessuna violazione di tale principio sarebbe incorsa la predetta legge regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte