Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 H. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESERCIZIO DELLE RISERVE - ESCLUSIONE DI PRIVATI O DI GRUPPI DI PRIVATI - LEGITTIMITA'.
SENT. 59/65 H. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESERCIZIO DELLE RISERVE - ESCLUSIONE DI PRIVATI O DI GRUPPI DI PRIVATI - LEGITTIMITA'.
Testo
Poiche' non sussiste alcun attentato al diritto di liberta' di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione da parte della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non puo' contestarsi la legittimita' della norma regionale che non ha ritenuto di affidare a privati o a gruppi di privati l'esercizio delle riserve.
Poiche' non sussiste alcun attentato al diritto di liberta' di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione da parte della legge della Regione Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non puo' contestarsi la legittimita' della norma regionale che non ha ritenuto di affidare a privati o a gruppi di privati l'esercizio delle riserve.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte