Ordinanza 42/2020 (ECLI:IT:COST:2020:42)
Massima numero 41955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  11/02/2020;  Decisione del  11/02/2020
Deposito del 06/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca in ipotesi di estinzione del reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime a seguito di esito positivo della messa alla prova - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Difetto di rilevanza e omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verbania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), della legge n. 41 del 2016, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis c.p. a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. La questione è sollevata in via meramente ipotetica e astratta, sulla base della mera richiesta, formulata dall'imputato, di essere ammesso al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il rimettente ha anche omesso di considerare il quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, così minando irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento della questione di legittimità costituzionale in quanto, se il rimettente avesse considerato le norme del codice della strada e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di esito positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto investire il prefetto, quale autorità competente a irrogare le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018).

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, la questione è irrilevante e, dunque, inammissibile, se sollevata in via meramente ipotetica e astratta. (Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014).

Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 59 del 2019, n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 92 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 222  co. 2

legge  23/03/2016  n. 41  art. 1  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte