Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2406  2407  2408


Titolo
SENT. 59/65 I. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - AFFIDAMENTO ALLA FEDERAZIONE DELLA CACCIA DI FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE NELLA LEGGE STATALE - LEGITTIMITA'.

Testo
Non e' fondato l'assunto che, essendo la Federazione per la caccia un Ente pubblico, le cui funzioni sono determinate dalla legge statale per essere esercitate nell'ambito dell'ordinamento statale, la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non avrebbe potuto attribuire alla Federazione funzioni diverse da quelle che la legge dello Stato affida a tale Ente. Non e' esatto sostenere che le Sezioni della Federazione non potrebbero gestire riserve, in quanto e' proprio la legge nazionale che impone la cessione delle riserve alle Sezioni (non importa se provinciali o comunali) della Federazione, cosi' come e' del tutto infondata l'affermazione che la legge regionale non avrebbe potuto affidare funzioni alle Sezioni di un Ente nazionale giacche', continuando le Sezioni della Federazione ad esistere e ad operare nel territorio della Regione, nulla vietava che alle Sezioni provinciali venisse affidata la gestione delle riserve.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte