Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/65 L. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON INVADE LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, NE' FA VENIR MENO I DIRITTI DI NATURA PECUNIARIA SPETTANTI AI COMUNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/65 L. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON INVADE LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, NE' FA VENIR MENO I DIRITTI DI NATURA PECUNIARIA SPETTANTI AI COMUNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun potere in materia di caccia, e non ha violato l'art. 11, n. 4, dello Statuto regionale che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il ripristino di tutti gli istituti preunitari, mentre lo Statuto quando ha voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per esempio, in materia di masi chiusi e di comunita' familiari rette da antichi statuti e consuetudini. Non ha poi sottratto nulla ai Comuni, giacche' anche per l'art. 67 del T.U. sulla caccia, i Comuni possono costituire riserve a condizione che queste siano cedute alle Sezioni della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale diritto di natura pecuniaria, che e' l'unico spettante ai Comuni, e' stato mantenuto e la misura ne e' stata determinata con criteri sulla cui legittimita' non e' stata mossa alcuna censura.
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun potere in materia di caccia, e non ha violato l'art. 11, n. 4, dello Statuto regionale che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il ripristino di tutti gli istituti preunitari, mentre lo Statuto quando ha voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per esempio, in materia di masi chiusi e di comunita' familiari rette da antichi statuti e consuetudini. Non ha poi sottratto nulla ai Comuni, giacche' anche per l'art. 67 del T.U. sulla caccia, i Comuni possono costituire riserve a condizione che queste siano cedute alle Sezioni della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale diritto di natura pecuniaria, che e' l'unico spettante ai Comuni, e' stato mantenuto e la misura ne e' stata determinata con criteri sulla cui legittimita' non e' stata mossa alcuna censura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte