Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2408


Titolo
SENT. 59/65 M. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI EX ARTT. 5 E 118 DELLA COSTITUZIONE. ENTI LOCALI - AUTONOMIA - COSTITUZIONE ARTT. 5 E 118 - INTERPRETAZIONE.

Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha violato il principio generale dell'autonomia degli enti locali sancito negli artt. 5 e 118 della Costituzione e ribadito negli artt. 13 e 14 dello Statuto regionale, giacche' dalle richiamate norme non si puo' trarre un divieto per la Regione di affidare alcune funzioni a Sezioni locali di un Ente nazionale, qualunque sia la natura di tali organi, non essendo da escludersi in certi casi particolari, come quello in esame, che tale conferimento possa essere effettuato nei riguardi di formazioni locali, dotate o non di personalita' giuridica, anziche' nei riguardi dei Comuni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 14

Altri parametri e norme interposte