Sentenza 59/1965 (ECLI:IT:COST:1965:59)
Massima numero 2408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407


Titolo
SENT. 59/65 N. CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DISCIPLINA TRANSITORIA SULLA GESTIONE DELLE RISERVE DA EMANARSI CON REGOLAMENTO DELLA GIUNTA - NON VIOLA L'ART. 38 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, per aver disposto, all'art. 3, che fino alla emanazione di nuove norme legislative sulla caccia la gestione delle riserve sara' disciplinata da norme regolamentari da adottarsi dalla Giunta regionale, non e' in contrasto con l'art. 38 dello Statuto, giacche' il regolamento previsto dalla impugnata legge altro contenuto non ha che quello di determinare gli obblighi di chi gestisce le riserve. Tale regolamento, che non ha la natura ne' di regolamento indipendente ne' delegato, puo' equipararsi ai disciplinari che accompagnano le concessioni amministrative con effetti analoghi a quelli che i disciplinari hanno nei confronti degli utenti del servizio concesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 38

Altri parametri e norme interposte