Sentenza 60/1965 (ECLI:IT:COST:1965:60)
Massima numero 2409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 60/65. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COMMERCIO - VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA.

Testo
Il D.L. 19 gennaio 1939, n. 294, nel disciplinare le "vendite straordinarie o di liquidazione" (art. 2, primo comma), consente di effettuare vendite di merci sotto tale forma soltanto a coloro che abbiano ottenuto una preventiva autorizzazione della sezione commerciale delle Camere di commercio, industria e agricoltura che puo' concederla soltanto in una serie di casi compresi in un elenco contenuto nella stessa legge, onde evitare forme di concorrenza sleale e mistificazioni a danno degli acquirenti. A questi stessi criteri si uniforma la circolare n. 1198/6 del 21 gennaio 1959 del Ministero dell'industria e del commercio, diramata in seguito alla constatazione che l'applicazione delle norme sopracitate non sarebbe stata fatta secondo criteri uniformi, poiche' alcune Camere di commercio avrebbero ritenuta necessaria la speciale autorizzazione anche in casi non previsti dalla legge e "senza tener conto del principio generale di liberta' stabilito dalla Costituzione in materia di iniziativa economica privata". Si deve pertanto concludere che non soltanto il testo ed il contenuto delle norme, ma anche il modo in cui esse risultano essere interpretate ed osservate o fatte osservare, non possono essere considerati in contrasto con i principi dell'art. 41 Cost., avendo quale scopo non gia' di limitare l'iniziativa economica privata, ma di prevenire e reprimere vere e proprie frodi a danno dei commercianti onesti e dei consumatori incauti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte