Sentenza 61/1965 (ECLI:IT:COST:1965:61)
Massima numero 2410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 61/65. SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIE PRIVATE - LICENZA PREFETTIZIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - FINALITA' DI GARANTIRE L'ESISTENZA DEI REQUISITI CONFORMI ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA - CONTRASTO CON L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' tra le norme che regolano l'accesso all'esercizio di una attivita' di lavoro, ma non eliminano o eccessivamente ed intollerabilmente riducono la liberta' della sua scelta. Esige la licenza prefettizia per svolgere opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari o immobiliari od opera di investigazione, di ricerca o di informazione per conto di privati e, mentre chiaramente allude ad un'ipotesi di lavoro esplicato in modo professionale, non mira ad altro che ad accertare l'esistenza di specifiche condizioni per la concessione della richiesta autorizzazione. L'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non si pone pertanto in contrasto con l'art. 4 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte