Sentenza 62/1965 (ECLI:IT:COST:1965:62)
Massima numero 2411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
22/06/1965; Decisione del
22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2412
Titolo
SENT. 62/65 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - VENDITE ALL'INCANTO - CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA BASE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 62/65 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - VENDITE ALL'INCANTO - CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA BASE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 50, comma secondo, della legge di registro, approvata con R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti non vanno assoggettati a giudizio di stima per l'accertamento del loro valore venale in comune commercio, dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla base del prezzo di aggiudicazione definitiva. La "ratio" giustificatrice di tale norma va ricercata nel fatto che mediante il sistema della vendita ai pubblici incanti, retta da regole minuziose e rigorose, si tende, da un canto, a far conseguire al bene, attraverso il gioco della normale concorrenza, un prezzo di aggiudicazione il piu' possibile corrispondente, in quel dato luogo e in quel momento, al valore venale del bene su libero mercato, e si ottiene, d'altro canto, una assoluta garanzia sulla autenticita' del prezzo pagato.
Ai sensi dell'art. 50, comma secondo, della legge di registro, approvata con R.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti non vanno assoggettati a giudizio di stima per l'accertamento del loro valore venale in comune commercio, dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla base del prezzo di aggiudicazione definitiva. La "ratio" giustificatrice di tale norma va ricercata nel fatto che mediante il sistema della vendita ai pubblici incanti, retta da regole minuziose e rigorose, si tende, da un canto, a far conseguire al bene, attraverso il gioco della normale concorrenza, un prezzo di aggiudicazione il piu' possibile corrispondente, in quel dato luogo e in quel momento, al valore venale del bene su libero mercato, e si ottiene, d'altro canto, una assoluta garanzia sulla autenticita' del prezzo pagato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte