Sentenza 62/1965 (ECLI:IT:COST:1965:62)
Massima numero 2412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2411


Titolo
SENT. 62/65 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - VENDITE ALL'INCANTO - CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA BASE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 50, comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, che preclude all'Amministrazione delle finanze di sottoporre a giudizio di stima i beni immobili aggiudicati nelle vendite ai pubblici incanti, non comporta disparita' di trattamento ne' ingiusta sperequazione, relativamente all'obbligo tributario, tra il contribuente che acquista un bene ad un'asta pubblica e il contribuente che acquista un identico bene su libero mercato, e non viola pertanto i principi di uguaglianza sanciti in via generale e nel campo tributario rispettivamente dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte