Sentenza 63/1965 (ECLI:IT:COST:1965:63)
Massima numero 2413
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  22/06/1965;  Decisione del  22/06/1965
Deposito del 06/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2414


Titolo
SENT. 63/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO SORTO PER EFFETTO DI DECRETI ASSESSORIALI EMANATI IN ESECUZIONE DI DECRETO PRESIDENTE REGIONALE PREVISTO DA LEGGE REGIONALE NON IMPUGNATA - ESCLUSIONE DELL'IMPUGNATIVA IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE.

Testo
Non deve procedersi all'esame di una questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale (nella specie: legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61) sollevata in via incidentale in un giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come sorto per effetto di decreti assessoriali, se tali provvedimenti regionali abbiano natura di meri atti amministrativi esecutivi, posti in essere per l'attuazione di un decreto del Presidente della regione (nella specie: D.P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2), previsto dalla legge regionale, e tale decreto non sia stato impugnato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte