Sentenza 43/2020 (ECLI:IT:COST:2020:43)
Massima numero 42976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/01/2020;  Decisione del  29/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:  42977  42978  42979  42980  42981  42982  42983  42984


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di disposizioni regionali di possibile inerenza a materie di competenza statutaria speciale - Necessità di vaglio preliminare di ammissibilità - Sufficiente argomentazione in merito alle condizioni per l'applicazione delle norme di competenza di cui al Titolo V della Costituzione - Ammissibilità delle questioni.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a), 5, comma 1, lett. a), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge reg Sardegna n. 1 del 2019, sussistono i requisiti di ammissibilità del ricorso, in quanto riflette compiutamente i requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, sia per la radicalità della prospettazione avanzata, sia per la coerente illustrazione delle singole materie ritenute estranee alle attribuzioni riservate alla Regione dallo statuto di autonomia. Il ricorrente - con implicito richiamo alla cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - pertanto, ha dato sufficientemente conto delle condizioni per l'applicazione delle norme di competenza di cui al Titolo V della Costituzione nei confronti della Regione ad autonomia speciale, sulla base del raffronto fra il regime della funzione, definito in base allo stesso Titolo V, e la parallela, a sua volta complessiva, disciplina della funzione risultante dallo statuto speciale. (Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019).

La possibile inerenza di disposizioni emanate da una Regione ad autonomia speciale a materie di competenza statutaria regionale impone, nel caso in cui le stesse siano impugnate dal Governo, un preliminare vaglio di ammissibilità delle questioni sollevate. Dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve infatti desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale e, dal contesto del ricorso stesso, deve dedursi l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Al riguardo, è sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso ed è ritenuto, in particolare, ammissibile il ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 4  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 7  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 13  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 53  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 59  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/01/2019  n. 1  art. 61  co. 

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte