Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/65 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE REG. SIC. 26 GENNAIO 1953, N. 2, NON E' LEGGE DI PROROGA.
SENT. 64/65 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE REG. SIC. 26 GENNAIO 1953, N. 2, NON E' LEGGE DI PROROGA.
Testo
La legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2 non contiene nell'art. 2 una proroga di una legge preesistente, trattandosi di un atto che e' manifestazione dell'autonomia della Regione e non della sovrana potesta' legislativa dello Stato, e in essa va pertanto riconosciuta una nuova imposizione di tributo disposta autonomamente dalla Regione.
La legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2 non contiene nell'art. 2 una proroga di una legge preesistente, trattandosi di un atto che e' manifestazione dell'autonomia della Regione e non della sovrana potesta' legislativa dello Stato, e in essa va pertanto riconosciuta una nuova imposizione di tributo disposta autonomamente dalla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte