Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/65 C. REGIONE SICILIANA - POTESTA' NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - LIMITI DERIVANTI DAL CARATTERE CONCORRENTE DELLA COMPETENZA.
SENT. 64/65 C. REGIONE SICILIANA - POTESTA' NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - LIMITI DERIVANTI DAL CARATTERE CONCORRENTE DELLA COMPETENZA.
Testo
in base all'art. 36 Statuto siciliano la Regione siciliana ha potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali salvo i limiti che derivano dal carattere non esclusivo ma sussidiario o concorrente con la competenza statale. In base all'art. 17 St. sic., che prevede tale tipo di competenza, le leggi regionali tributarie devono essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione e debbono rispettare i limiti derivanti dai principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. In particolare, in materia tributaria la legislazione regionale deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo, in modo che sia soddisfatta l'esigenza del coordinamento, in un sistema unitario, della finanza regionale con la finanza statale e degli altri enti locali.
in base all'art. 36 Statuto siciliano la Regione siciliana ha potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali salvo i limiti che derivano dal carattere non esclusivo ma sussidiario o concorrente con la competenza statale. In base all'art. 17 St. sic., che prevede tale tipo di competenza, le leggi regionali tributarie devono essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione e debbono rispettare i limiti derivanti dai principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. In particolare, in materia tributaria la legislazione regionale deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo, in modo che sia soddisfatta l'esigenza del coordinamento, in un sistema unitario, della finanza regionale con la finanza statale e degli altri enti locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte