Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2415  2416  2418  2419  2420  2421


Titolo
SENT. 64/65 C. REGIONE SICILIANA - POTESTA' NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - LIMITI DERIVANTI DAL CARATTERE CONCORRENTE DELLA COMPETENZA.

Testo
in base all'art. 36 Statuto siciliano la Regione siciliana ha potere normativo in materia tributaria anche riguardo ai tributi erariali salvo i limiti che derivano dal carattere non esclusivo ma sussidiario o concorrente con la competenza statale. In base all'art. 17 St. sic., che prevede tale tipo di competenza, le leggi regionali tributarie devono essere emanate al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione e debbono rispettare i limiti derivanti dai principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. In particolare, in materia tributaria la legislazione regionale deve uniformarsi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo, in modo che sia soddisfatta l'esigenza del coordinamento, in un sistema unitario, della finanza regionale con la finanza statale e degli altri enti locali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte