Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/65 D. REGIONE SICILIANA - POTESTA' NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA AMMISSIBILITA' DI ADDIZIONALI A TRIBUTI DELLO STATO - CONDIZIONI.
SENT. 64/65 D. REGIONE SICILIANA - POTESTA' NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA AMMISSIBILITA' DI ADDIZIONALI A TRIBUTI DELLO STATO - CONDIZIONI.
Testo
In linea generale non puo' escludersi che il potere impositivo della Regione si esplichi con la previsione di imposte addizionali a tributi dello Stato, ma la Regione non puo' introdurre tributi che non corrispondano a un tipo previsto dall'ordinamento statale e ai principi a cui questo s'ispira. L'addizionale imposta dalla Regione (con legge del 26 gennaio 1953, n. 2) corrisponde a un tipo di addizionali generali, in modo che non sia alterato il sistema delle imposte erariali. In concreto occorre riferirsi al rapporto di complementarieta' e di dipendenza, proprio dell'addizionale rispetto al tributo, implicante una identita' di base nel senso che l'addizionale e il tributo si riferiscono a determinati redditi individuati con certezza, non siano informati a differenti criteri di valutazione delle capacita' contributive, in modo che nell'addizionale non risultino alterati i caratteri del tributo principale, e non ne derivi contrasto con l'unita' del sistema tributario. In relazione al rapporto di supplementarieta', anche la misura dell'imposta, pur non potendo fornire un criterio qualificatore del tributo dato il suo carattere meramente quantitativo ed elastico, puo' assumere rilevanza se rompe il rapporto di supplementarieta'. Analogamente per la destinazione del tributo poiche' se la legge che stabilisce l'addizionale prevede una determinata destinazione del provento, si ha un elemento di giudizio circa la sua legittimita' e la conformita' all'ordinamento tributario. (In base a tali elementi, non e' fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in riferimento agli artt. 36, 14 e 17 St. sic.).
In linea generale non puo' escludersi che il potere impositivo della Regione si esplichi con la previsione di imposte addizionali a tributi dello Stato, ma la Regione non puo' introdurre tributi che non corrispondano a un tipo previsto dall'ordinamento statale e ai principi a cui questo s'ispira. L'addizionale imposta dalla Regione (con legge del 26 gennaio 1953, n. 2) corrisponde a un tipo di addizionali generali, in modo che non sia alterato il sistema delle imposte erariali. In concreto occorre riferirsi al rapporto di complementarieta' e di dipendenza, proprio dell'addizionale rispetto al tributo, implicante una identita' di base nel senso che l'addizionale e il tributo si riferiscono a determinati redditi individuati con certezza, non siano informati a differenti criteri di valutazione delle capacita' contributive, in modo che nell'addizionale non risultino alterati i caratteri del tributo principale, e non ne derivi contrasto con l'unita' del sistema tributario. In relazione al rapporto di supplementarieta', anche la misura dell'imposta, pur non potendo fornire un criterio qualificatore del tributo dato il suo carattere meramente quantitativo ed elastico, puo' assumere rilevanza se rompe il rapporto di supplementarieta'. Analogamente per la destinazione del tributo poiche' se la legge che stabilisce l'addizionale prevede una determinata destinazione del provento, si ha un elemento di giudizio circa la sua legittimita' e la conformita' all'ordinamento tributario. (In base a tali elementi, non e' fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 2, in riferimento agli artt. 36, 14 e 17 St. sic.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte