Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/65 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - AUTONOMIA FINANZIARIA - IMPLICAZIONI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE.
SENT. 64/65 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - AUTONOMIA FINANZIARIA - IMPLICAZIONI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE.
Testo
Il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al carico tributario, enunciato dall'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione e al quale devono uniformarsi sia lo Stato sia tutti gli altri enti investiti di potere tributario, va considerato in armonia con il principio della autonomia finanziaria delle Regioni (Cost., art. 119 e Statuti speciali). L'attribuzione alle Regioni a statuto speciale di una potesta' di istituire tributi propri, osservando i principi dell'ordinamento tributario statale, implica necessariamente una diversita', che si verifica in tutto lo ordinamento tributario per effetto dei tributi degli enti locali, e non incide sul principio di uguaglianza in relazione alle singole imposte. Ammessa la legittimita' costituzionale di leggi regionali che dispongono riduzioni o esenzioni tributarie, sarebbe violato il principio di uguaglianza se si negasse la legittimita', nei limiti precisati sopra, di leggi che impongano tributi.
Il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al carico tributario, enunciato dall'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione e al quale devono uniformarsi sia lo Stato sia tutti gli altri enti investiti di potere tributario, va considerato in armonia con il principio della autonomia finanziaria delle Regioni (Cost., art. 119 e Statuti speciali). L'attribuzione alle Regioni a statuto speciale di una potesta' di istituire tributi propri, osservando i principi dell'ordinamento tributario statale, implica necessariamente una diversita', che si verifica in tutto lo ordinamento tributario per effetto dei tributi degli enti locali, e non incide sul principio di uguaglianza in relazione alle singole imposte. Ammessa la legittimita' costituzionale di leggi regionali che dispongono riduzioni o esenzioni tributarie, sarebbe violato il principio di uguaglianza se si negasse la legittimita', nei limiti precisati sopra, di leggi che impongano tributi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte