Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2415  2416  2417  2418  2420  2421


Titolo
SENT. 64/65 E. REGIONI A STATUTO COMUNE - AUTONOMIA FINANZIARIA - IMPLICAZIONI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE.

Testo
Il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al carico tributario, enunciato dall'art. 53 in relazione all'art. 3 della Costituzione e al quale devono uniformarsi sia lo Stato sia tutti gli altri enti investiti di potere tributario, va considerato in armonia con il principio della autonomia finanziaria delle Regioni (Cost., art. 119 e Statuti speciali). L'attribuzione alle Regioni a statuto speciale di una potesta' di istituire tributi propri, osservando i principi dell'ordinamento tributario statale, implica necessariamente una diversita', che si verifica in tutto lo ordinamento tributario per effetto dei tributi degli enti locali, e non incide sul principio di uguaglianza in relazione alle singole imposte. Ammessa la legittimita' costituzionale di leggi regionali che dispongono riduzioni o esenzioni tributarie, sarebbe violato il principio di uguaglianza se si negasse la legittimita', nei limiti precisati sopra, di leggi che impongano tributi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte