Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2415  2416  2417  2418  2419  2421


Titolo
SENT. 64/65 F. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - RISERVA DI LEGGE - RIFERIMENTO SIA ALLE LEGGI DELLO STATO CHE A QUELLE DELLA REGIONE EMANATE NEI LIMITI AD ESSE PROPRI NELLA SINGOLA MATERIA.

Testo
La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. non si riferisce alla sola legge statale, ma riguarda anche la legge regionale perche' altrimenti si escluderebbe la potesta' normativa tributaria della Regione, attribuita invece da altre norme costituzionali. La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. non riguarda pero' solo la legge esclusiva, cioe' emanata nell'esercizio di una potesta' legislativa piena, ma anche la legge concorrente o sussidiaria che, nel linguaggio dei testi costituzionali, e' "legge" come le altre. La interpretazione restrittiva implicherebbe la negazione della competenza legislativa concorrente e sussidiaria in materia tributaria, ripetutamente riconosciuta alla Regione dalla Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte