Sentenza 64/1965 (ECLI:IT:COST:1965:64)
Massima numero 2421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 64/65 G. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - RISERVA LEGISLATIVA FINALITA' DELLA GARANZIA - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELLO STATO E DELLE REGIONI.
SENT. 64/65 G. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - RISERVA LEGISLATIVA FINALITA' DELLA GARANZIA - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DELLO STATO E DELLE REGIONI.
Testo
Il valore dell'art. 23 Cost. sta nel disporre una riserva legislativa che e' garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto e' diretta ad escludere ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorita', che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge. La logica del sistema richiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello Stato come della Regione.
Il valore dell'art. 23 Cost. sta nel disporre una riserva legislativa che e' garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto e' diretta ad escludere ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorita', che non sia voluta dalla legge o posta in essere in base alla legge. La logica del sistema richiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello Stato come della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte