Sentenza 65/1965 (ECLI:IT:COST:1965:65)
Massima numero 2422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2423
Titolo
SENT. 65/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - ECCEZIONE DELLE PARTI TENDENTE A LIMITARE L'AMBITO DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 65/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - ECCEZIONE DELLE PARTI TENDENTE A LIMITARE L'AMBITO DELLA QUESTIONE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Lo stabilire - ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale - quali norme disciplinino il rapporto controverso e siano, conseguentemente, idonee alla definizione dello stesso, e' accertamento che appartiene al giudizio di rilevanza di competenza del giudice a quo. La Corte deve, pertanto, esaminare la questione di legittimita' nei termini e nella estensione entro i quali le viene prospettata dall'ordinanza di rinvio e non puo' accogliere l'eccezione delle parti rivolta a delimitare l'oggetto del giudizio ad una soltanto delle varie norme impugnate nell'asserito presupposto che solo la prima, (e non le altre) sia rilevante per la definizione del giudizio di merito.
Lo stabilire - ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale - quali norme disciplinino il rapporto controverso e siano, conseguentemente, idonee alla definizione dello stesso, e' accertamento che appartiene al giudizio di rilevanza di competenza del giudice a quo. La Corte deve, pertanto, esaminare la questione di legittimita' nei termini e nella estensione entro i quali le viene prospettata dall'ordinanza di rinvio e non puo' accogliere l'eccezione delle parti rivolta a delimitare l'oggetto del giudizio ad una soltanto delle varie norme impugnate nell'asserito presupposto che solo la prima, (e non le altre) sia rilevante per la definizione del giudizio di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23