Sentenza 65/1965 (ECLI:IT:COST:1965:65)
Massima numero 2423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2422
Titolo
SENT. 65/65 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - ESENZIONE SULL'IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DI ALBERGHI - LEGGE REGIONALE DEL 18 OTTOBRE 1954, N. 37, ART. 1 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - GIUSTIFICAZIONE - LEGGI DI PROROGA - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 65/65 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA NORMATIVA - MATERIA TRIBUTARIA - ESENZIONE SULL'IMPOSTA DI CONSUMO SUI MATERIALI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DI ALBERGHI - LEGGE REGIONALE DEL 18 OTTOBRE 1954, N. 37, ART. 1 - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - GIUSTIFICAZIONE - LEGGI DI PROROGA - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NELLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza legislativa della Regione siciliana in materia di esenzione da tributi locali e, in particolare, dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, e' limitata nel senso che in tanto la norma regionale puo' essere considerata costituzionalmente legittima, in quanto l'esenzione da essa disposta trovi riscontro in un tipo contemplato dalla legge nazionale, sia rispondente ad interessi propri della Regione e, infine, non violi l'ampia autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto agli enti locali. Il legislatore regionale, nell'emanare norme contenenti agevolazioni fiscali, e' sempre tenuto ad osservare i limiti posti dalla potesta' normativa concorrente tributaria anche se l'esenzione concessa si riferisce a materia (nella specie "turismo e vigilanza alberghiera art. 14, lett. n, Statuto spec.) che lo Statuto attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Nei riguardi della esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, - prevista dalla legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 per gli alberghi la cui costruzione fosse stata iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a 31 dicembre 1957 - non e' dato stabilire se essa abbia o non ecceduto da quei limiti alla potesta' normativa tributaria regionale che la Corte costituzionale ha elaborato e precisato nelle sue sentenze. E cio' sia perche' tale legge - emanata nel 1954 - ha spiegato la sua efficacia in un'epoca anteriore alle sentenze in questione, nella quale non si erano ancora potuti compiutamente definire i limiti di detta potesta', sia soprattutto perche' la stessa legge venne emanata dal legislatore regionale per uniformarsi alla decisione 6 dicembre 1954 con la quale l'Alta Corte per la Regione siciliana aveva ritenuto costituzionalmente legittima la medesima agevolazione tributaria contenuta nella precedente legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.
La competenza legislativa della Regione siciliana in materia di esenzione da tributi locali e, in particolare, dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, e' limitata nel senso che in tanto la norma regionale puo' essere considerata costituzionalmente legittima, in quanto l'esenzione da essa disposta trovi riscontro in un tipo contemplato dalla legge nazionale, sia rispondente ad interessi propri della Regione e, infine, non violi l'ampia autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto agli enti locali. Il legislatore regionale, nell'emanare norme contenenti agevolazioni fiscali, e' sempre tenuto ad osservare i limiti posti dalla potesta' normativa concorrente tributaria anche se l'esenzione concessa si riferisce a materia (nella specie "turismo e vigilanza alberghiera art. 14, lett. n, Statuto spec.) che lo Statuto attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione. Nei riguardi della esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, - prevista dalla legge regionale siciliana 18 ottobre 1954, n. 37 per gli alberghi la cui costruzione fosse stata iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a 31 dicembre 1957 - non e' dato stabilire se essa abbia o non ecceduto da quei limiti alla potesta' normativa tributaria regionale che la Corte costituzionale ha elaborato e precisato nelle sue sentenze. E cio' sia perche' tale legge - emanata nel 1954 - ha spiegato la sua efficacia in un'epoca anteriore alle sentenze in questione, nella quale non si erano ancora potuti compiutamente definire i limiti di detta potesta', sia soprattutto perche' la stessa legge venne emanata dal legislatore regionale per uniformarsi alla decisione 6 dicembre 1954 con la quale l'Alta Corte per la Regione siciliana aveva ritenuto costituzionalmente legittima la medesima agevolazione tributaria contenuta nella precedente legge regionale 28 aprile 1954, n. 11.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte