Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna - Trasformazione dell'organo di revisione dei conti di due parchi naturali regionali (Gutturu Mannu e Tepilora) da collegiale a monocratico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che, con riferimento a due specifici parchi naturali regionali, rispettivamente di Gutturu Mannu e quello di Tepilora, hanno trasformato l'organo di revisione dei conti da collegiale a monocratico. Il parametro di competenza legislativa evocato dal ricorrente non è conferente, poiché la struttura collegiale dell'organo di revisione contabile dell'ente parco, pur se prevista dalla legge quadro n. 394 del 1991, non può essere ricondotta a uno standard di tutela ambientale inderogabile da parte delle Regioni, non attenendo in modo diretto alla tutela e valorizzazione degli aspetti culturali, paesaggistici e ambientali del territorio. Né la scelta operata dalla Regione è tale da compromettere la funzionalità e l'efficienza dell'ente parco, come sostenuto con argomenti, peraltro apodittici, dal ricorrente. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 193 del 2010 e n. 51 del 2006).
La legge quadro n. 394 del 1991 va ricondotta alla materia, di competenza statale esclusiva, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», in specie laddove, con riguardo alle aree protette - comprensive anche dei parchi regionali - prescrive che gli enti gestori devono dotarsi di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 del 2011, n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008).