Sentenza 66/1965 (ECLI:IT:COST:1965:66)
Massima numero 2425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/65 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL - ART. 8: ISTITUZIONE DI UN'IMPOSTA UNICA DI PARI COMPLESSIVO IMPORTO IN SOSTITUZIONE DELLE TRE DISTINTE IMPOSTE CHE IN PRECEDENZA COLPIVANO LE SOCIETA' - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 66/65 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL - ART. 8: ISTITUZIONE DI UN'IMPOSTA UNICA DI PARI COMPLESSIVO IMPORTO IN SOSTITUZIONE DELLE TRE DISTINTE IMPOSTE CHE IN PRECEDENZA COLPIVANO LE SOCIETA' - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 81 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma dell'art. 8 della legge istitutiva dell'Enel, le tre imposte di ricchezza mobile, di industria e di societa' che colpivano le societa' prima della nazionalizzazione, vengono sostituite con una imposta unica il cui gettito fino al 31 dicembre 1964 non doveva essere inferiore a quello precedente derivante dal complesso delle tre imposte sostituite. E poiche' lo stesso art. 8 prevede che la determinazione dell'aliquota da applicarsi sara' fatta con futura legge ordinaria, e' chiaro che saranno le successive leggi quelle che adegueranno le aliquote dell'imposta unica alle future situazioni. Posto cio' e' evidente che, con riguardo alle su richiamate disposizioni, non si pone neppure - in relazione all'art. 81 della Costituzione - un problema di mancata copertura in corrispondenza di diminuzioni di entrate.
A norma dell'art. 8 della legge istitutiva dell'Enel, le tre imposte di ricchezza mobile, di industria e di societa' che colpivano le societa' prima della nazionalizzazione, vengono sostituite con una imposta unica il cui gettito fino al 31 dicembre 1964 non doveva essere inferiore a quello precedente derivante dal complesso delle tre imposte sostituite. E poiche' lo stesso art. 8 prevede che la determinazione dell'aliquota da applicarsi sara' fatta con futura legge ordinaria, e' chiaro che saranno le successive leggi quelle che adegueranno le aliquote dell'imposta unica alle future situazioni. Posto cio' e' evidente che, con riguardo alle su richiamate disposizioni, non si pone neppure - in relazione all'art. 81 della Costituzione - un problema di mancata copertura in corrispondenza di diminuzioni di entrate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte