Sentenza 66/1965 (ECLI:IT:COST:1965:66)
Massima numero 2426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2424  2425  2427  2428  2429


Titolo
SENT. 66/65 C. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL - AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI EMETTERE OBBLIGAZIONI - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA - NON VIOLA L'ART. 81 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sussiste alcun contrasto tra la legge istitutiva dell'ENEL e l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per il fatto che detta legge, pur avendo autorizzato l'Ente ad emettere obbligazioni, non abbia stabilito il criterio per poter coprire un tale impegno finanziario. A prescindere dalla questione generale se l'art. 81 valga anche per il bilancio di tutti gli Enti pubblici o soltanto di alcune categorie di detti enti, nella specie non puo' nemmeno parlarsi di mancanza di copertura in quanto la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, non dispone l'allocazione nei futuri bilanci dell'ente di stanziamenti destinati al servizio di future emissioni di obbligazioni ne' detta altre disposizioni al fine di assicurare la copertura degli oneri finanziari relativi, che l'Ente avrebbe assunto nell'avvenire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte