Sentenza 66/1965 (ECLI:IT:COST:1965:66)
Massima numero 2428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/65 E. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA DECISIONE DEI RICORSI CONTRO LE LIQUIDAZIONI DELL'ENTE - ASSUNTO CARATTERE DI GIURISDIZIONE SPECIALE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, 102 SECONDO COMMA, E 113, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 66/65 E. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LA DECISIONE DEI RICORSI CONTRO LE LIQUIDAZIONI DELL'ENTE - ASSUNTO CARATTERE DI GIURISDIZIONE SPECIALE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, 102 SECONDO COMMA, E 113, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' inesatto che la legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962, n. 1643 e i successivi decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219 abbiano istituito un organo di giurisdizione speciale per decidere sui ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL. La legge in esame ha seguito un sistema non in contrasto con quello adottato dal legislatore in vari settori dell'ordinamento, secondo cui prima di sottoporre una controversia al giudice ordinario o amministrativo, l'interessato debba rivolgersi ad un organo dell'Amministrazione per provocarne la decisione. Nella specie, infatti, e' chiara la natura amministrativa del ricorso e dell'organo chiamato a deciderlo. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Con la istituzione della Commissione per la decisione dei ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL, la legge non ha violato l'art. 102, secondo comma, Cost., essendo la commissione dei ricorsi un organo amministrativo, le cui decisioni non hanno carattere ne' effetto giurisdizionale. A seguito di tali decisioni, che non vincolano il giudice competente, costui avra' pienezza di cognizione e di statuizione per la tutela del diritto. Con che sara' anche in tutto rispettato il precetto dell'art. 113 della Costituzione. - S. n. 47/1964 e le numerose decisioni precedenti ivi richiamate.
E' inesatto che la legge istitutiva dell'ENEL 6 dicembre 1962, n. 1643 e i successivi decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219 abbiano istituito un organo di giurisdizione speciale per decidere sui ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL. La legge in esame ha seguito un sistema non in contrasto con quello adottato dal legislatore in vari settori dell'ordinamento, secondo cui prima di sottoporre una controversia al giudice ordinario o amministrativo, l'interessato debba rivolgersi ad un organo dell'Amministrazione per provocarne la decisione. Nella specie, infatti, e' chiara la natura amministrativa del ricorso e dell'organo chiamato a deciderlo. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Con la istituzione della Commissione per la decisione dei ricorsi contro le liquidazioni dell'ENEL, la legge non ha violato l'art. 102, secondo comma, Cost., essendo la commissione dei ricorsi un organo amministrativo, le cui decisioni non hanno carattere ne' effetto giurisdizionale. A seguito di tali decisioni, che non vincolano il giudice competente, costui avra' pienezza di cognizione e di statuizione per la tutela del diritto. Con che sara' anche in tutto rispettato il precetto dell'art. 113 della Costituzione. - S. n. 47/1964 e le numerose decisioni precedenti ivi richiamate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte