Sentenza 66/1965 (ECLI:IT:COST:1965:66)
Massima numero 2429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/65 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA NELLE PARTI IN CUI SI DISCIPLINA LA PRESA DI POSSESSO E LA GESTIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE AD ESPROPRIO ED IN CUI SI AFFIDA ALLA COMPETENZA DI SINGOLI MINISTRI DI DETERMINARE IL VALORE DELLE AZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 66/65 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENEL - ASSUNTO ECCESSO DI DELEGA NELLE PARTI IN CUI SI DISCIPLINA LA PRESA DI POSSESSO E LA GESTIONE DELLE AZIENDE SOGGETTE AD ESPROPRIO ED IN CUI SI AFFIDA ALLA COMPETENZA DI SINGOLI MINISTRI DI DETERMINARE IL VALORE DELLE AZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sussiste eccesso di delega dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138 e 14 marzo 1963, n. 219, rispetto alla legge delegante 6 dicembre 1962, n. 1643, giacche' tutte le norme relative alla presa di possesso ed alla gestione delle aziende rispondono ai criteri dettati dalla legge delegante. Nell'affidare alla normale competenza dei Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro e degli uffici tecnici erariali le attribuzioni inerenti alla determinazione del valore delle azioni delle aziende cedute od alla facolta' di stabilire la media dei valori di borsa delle azioni, i decreti delegati non si sono discostati dai poteri e dalle direttive provenienti dalla legge delegante. In conseguenza non sussiste violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Non sussiste eccesso di delega dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138 e 14 marzo 1963, n. 219, rispetto alla legge delegante 6 dicembre 1962, n. 1643, giacche' tutte le norme relative alla presa di possesso ed alla gestione delle aziende rispondono ai criteri dettati dalla legge delegante. Nell'affidare alla normale competenza dei Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro e degli uffici tecnici erariali le attribuzioni inerenti alla determinazione del valore delle azioni delle aziende cedute od alla facolta' di stabilire la media dei valori di borsa delle azioni, i decreti delegati non si sono discostati dai poteri e dalle direttive provenienti dalla legge delegante. In conseguenza non sussiste violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte