Sentenza 67/1965 (ECLI:IT:COST:1965:67)
Massima numero 2430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 67/65. ELEZIONI - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI - CRITERI.
SENT. 67/65. ELEZIONI - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI - CRITERI.
Testo
L'attivita' che i componenti delle commissioni elettorali mandamentali sono chiamati a svolgere, si inquadra fra le prestazioni volontarie di servizi nell'interesse della Pubblica Amministrazione. Queste sono soltanto occasionalmente collegate col rapporto di impiego, quando sono effettuate da dipendenti della Pubblica Amministrazione, e non impegnano l'attivita' professionale dei componenti estranei all'amministrazione medesima. Esse non costituiscono la fonte principale dei loro guadagni e danno luogo, se comportano l'assunzione di pubbliche funzioni, alla figura del funzionario onorario. La disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, la quale limita il compenso dei componenti le commissioni elettorali mandamentali ad un determinato numero di sedute non superiori a dodici per mensilita' per ciascun componente, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il detto compenso, rapportato ad una valutazione presuntiva del lavoro da svolgere dalle commissioni elettorali, ha natura speciale, istituzionalmente distinta dal corrispettivo dovuto, secondo le leggi organiche, per le prestazioni inerenti al pubblico impiego.
L'attivita' che i componenti delle commissioni elettorali mandamentali sono chiamati a svolgere, si inquadra fra le prestazioni volontarie di servizi nell'interesse della Pubblica Amministrazione. Queste sono soltanto occasionalmente collegate col rapporto di impiego, quando sono effettuate da dipendenti della Pubblica Amministrazione, e non impegnano l'attivita' professionale dei componenti estranei all'amministrazione medesima. Esse non costituiscono la fonte principale dei loro guadagni e danno luogo, se comportano l'assunzione di pubbliche funzioni, alla figura del funzionario onorario. La disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, la quale limita il compenso dei componenti le commissioni elettorali mandamentali ad un determinato numero di sedute non superiori a dodici per mensilita' per ciascun componente, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il detto compenso, rapportato ad una valutazione presuntiva del lavoro da svolgere dalle commissioni elettorali, ha natura speciale, istituzionalmente distinta dal corrispettivo dovuto, secondo le leggi organiche, per le prestazioni inerenti al pubblico impiego.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte