Sentenza 68/1965 (ECLI:IT:COST:1965:68)
Massima numero 2431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 68/65. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - PUBBLICAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO - PUBBLICAZIONI CONTENENTI PREZZI E DATI SULL'ATTREZZATURA DI ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE - PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935 n. 2049, conv. in legge 26 marzo 1936 n. 526 e modificato dall'art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955 n. 630, il quale dispone che "le pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzature di singoli alberghi, pensioni e locande, o gruppi di essi, non possono aver luogo se non con la "preventiva approvazione" dell'Ente provinciale per il turismo, riguarda unicamente la pubblicita' di attivita' economiche ed e' diretto a proteggere la fede pubblica nel quadro generale degli interessi del turismo. Non e' pertanto in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione, che vieta il controllo preventivo della stampa di cultura, di opinione, d'informazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte