Sentenza 69/1965 (ECLI:IT:COST:1965:69)
Massima numero 2432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
23/06/1965; Decisione del
23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 69/65. SUCCESSIONE EREDITARIA - LEGGE TRIBUTARIA - DIVERSO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE PRESUNTIVA PERCENTUALE DI GIOIELLI, DANARO E MOBILIA PER LE AZIENDE AGRICOLE, DA UN LATO, E PER QUELLE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, DALL'ALTRO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 53 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/65. SUCCESSIONE EREDITARIA - LEGGE TRIBUTARIA - DIVERSO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE PRESUNTIVA PERCENTUALE DI GIOIELLI, DANARO E MOBILIA PER LE AZIENDE AGRICOLE, DA UN LATO, E PER QUELLE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, DALL'ALTRO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 53 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del D.R. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria nelle successioni) sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali, delle quali, ai fini della valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, danaro e mobilia, si deve tener conto del valore netto, onde il principio della deduzione delle passivita' nell'un caso e' valido e nell'altro no, sicche' per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio e per le aziende industriali, invece, un imponibile reale. La diversita' di trattamento non e' fondata su sistuazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, che le attivita' delle aziende agricole si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicita'; che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie; che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attivita' produttiva, etc. etc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del D.R. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria nelle successioni) sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali, delle quali, ai fini della valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, danaro e mobilia, si deve tener conto del valore netto, onde il principio della deduzione delle passivita' nell'un caso e' valido e nell'altro no, sicche' per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio e per le aziende industriali, invece, un imponibile reale. La diversita' di trattamento non e' fondata su sistuazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, che le attivita' delle aziende agricole si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicita'; che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie; che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attivita' produttiva, etc. etc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte