Sentenza 69/1965 (ECLI:IT:COST:1965:69)
Massima numero 2432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  23/06/1965;  Decisione del  23/06/1965
Deposito del 12/07/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 69/65. SUCCESSIONE EREDITARIA - LEGGE TRIBUTARIA - DIVERSO CRITERIO PER LA VALUTAZIONE PRESUNTIVA PERCENTUALE DI GIOIELLI, DANARO E MOBILIA PER LE AZIENDE AGRICOLE, DA UN LATO, E PER QUELLE INDUSTRIALI E COMMERCIALI, DALL'ALTRO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 53 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il primo ed il secondo comma dell'art. 31 del D.R. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria nelle successioni) sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per quelle industriali e commerciali, delle quali, ai fini della valutazione presuntiva, in percentuale, di gioielli, danaro e mobilia, si deve tener conto del valore netto, onde il principio della deduzione delle passivita' nell'un caso e' valido e nell'altro no, sicche' per le aziende agricole si assume un imponibile fittizio e per le aziende industriali, invece, un imponibile reale. La diversita' di trattamento non e' fondata su sistuazioni obbiettivamente diverse; le quali sono le sole che potrebbero giustificare una disciplina differenziata. Ed invero, che le attivita' delle aziende agricole si svolgano nel fondo e non abbiano quindi bisogno di un particolare sistema di pubblicita'; che il credito agrario abbia caratteri e garanzie proprie; che la funzione dell'agricoltura si esaurisca nell'attivita' produttiva, etc. etc., appaiono tutte circostanze che risultano irrilevanti al fine di giustificare una discriminazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte