Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Temporaneo inquadramento di personale nell'organico dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che autorizza l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas) ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto. I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell'art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: la disposizione regionale travalica detto limite, mancando di adeguati elementi che comprovino la sussistenza di un'effettiva situazione temporanea ed eccezionale. (Precedente citato: sentenza n. 217 del 2012).
Quanto al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati; sentenze n. 154 del 2019, n. 175 del 2017 e n. 160 del 2017).